
Corso Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Modulo A e B)
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 195/2003
Presentazione
Il D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro" ha confermato, all'art. 32, "le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni".
Il datore di lavoro può nominare come "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (R.S.P.P.) o come "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" (ASPP) soltanto persone, interne o esterne alla sua azienda, che abbiano una determinata qualifica professionale.
L’art. 33 del D.Lgs. 81/08, stabilisce i Compiti del servizio di prevenzione e protezione, il quale provvede:
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Finalità
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 31, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/08, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni …
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 …
In particolare, sia RSPP che ASPP devono «essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».
Il RSPP, inoltre, deve superare «specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali».
I corsi di formazione devono rispettare quanto sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l'accordo del 26 gennaio 2006 e successive modificazioni e integrazioni (Modulo A di 28 ore e Modulo B da 12 a 68 ore).
Prerequisiti
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08, stabilisce le Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso:
• di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro:
· almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo con l'accordo del 26 gennaio 2006
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007:
• L-7 Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
• L-8 Classe delle lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
• L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
• L-17 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
• L-23 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
• LM-26 Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza
o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000:
• 8 Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
• 9 Classe delle lauree in INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
• 10 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
• 4 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE
ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001:
• 4 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, cioè Moduli A e B.
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori designati a svolgere il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda e ai professionisti che intendono svolgere i compiti di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
Obblighi legislativi
Artt. 31, 32 e 33 – D.Lgs. 81/08
Articolazione didattica, Valutazione degli apprendimenti, Attestato e Credito formativo
MODULO A)
Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
Durata
28 ore.
Articolazione didattica
I contenuti delle attività formative:
a) sono conformi a quanto indicato nel D.M. 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1997, n. 27), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).
Criteri di valutazione
Al termine del Modulo A, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.
L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.
Attestato
Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione.
Credito Formativo
La frequenza al Modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo
permanente.
MODULO B)
Costituisce il corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
Durata
Varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento.
Articolazione didattica
Il Modulo B si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.
Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:
· rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
· rischi chimici
· rischi biologici
· rischi fisici
· rischi legati alla organizzazione del lavoro
· rischio infortuni
· rischio esplosioni
· sicurezza antincendio
· dispositivi protezione individuale (DPI)
Criteri di valutazione
La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:
a) Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.
L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.
Attestato
L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che i1 «formato» potrà svolgere le funzioni di ASPP.
Credito Formativo
La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.















