
Corso Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio
(rischio basso, medio ed elevato)
Presentazione
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1- bis, del D.Lgs. 81/98, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis, il quale prevede che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”.
Finalità
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, di fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il corso ha altresì lo scopo di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2-bis, di frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori designati a svolgere il ruolo di addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio, e ai datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 1-bis, del D.Lgs. 81/08, svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Articolazione didattica
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: elevato, medio e basso.
A seconda del livello di rischio il corso ha una durata di 16, 8 o 4 ore.
Attività a rischio di incendio elevato.
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al D.M. 10/03/98. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
· industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
· fabbriche e depositi di esplosivi;
· centrali termoelettriche;
· impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
· impianti e laboratori nucleari;
· depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
· attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
· scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
· alberghi con oltre 200 posti letto;
· ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
· scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
· uffici con oltre 1000 dipendenti;
· cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
· cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Attività a rischio di incendio medio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
· i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
· i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Attività a rischio di incendio basso.
Rientrano in tale categoria le attività:
· non classificabili a medio ed elevato rischio;
· dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili;
· dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
· ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Obblighi legislativi
Art. 37, comma 9 – D.Lgs. 81/08
Art. 46, comma 2 – D.Lgs. 81/08
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. c)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli … 37, commi 1, 7, 9 e 10 (omissis).
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. c)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli … 46, comma 2 (omissis).
Riconoscimento del corso
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di Frequenza.
Note
Nei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 10/03/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici e privati, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento di una prova tecnica.
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro di cui sopra:
· industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
· fabbriche e depositi di esplosivi;
· centrali termoelettriche;
· impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
· impianti e laboratori nucleari;
· depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
· attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
· aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
· alberghi con oltre 100 posti letto;
· ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
· scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
· uffici con oltre 500 dipendenti;
· locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
· edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
· cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
· cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
















