Corso Addetti al primo soccorso e

B.L.S. (Basic Life Suppport)

 

Presentazione

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1- bis, del D.Lgs. 81/98, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis, il quale prevede che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”.

 

Finalità

Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, di fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Il corso ha altresì lo scopo di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2-bis, di frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

 

Destinatari

Il corso si rivolge ai lavoratori designati a svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso e ai datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 1-bis, del D.Lgs. 81/08, svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Articolazione didattica

I contenuti della formazione degli Addetti al Primo Soccorso sono conformi al Decreto Ministeriale 388/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” il quale classifica le aziende in n. 3 gruppi: A, B o C.

A seconda del gruppo di appartenenza il corso ha una durata di 16 o 12 ore.

 

Gruppo A

Rientrano nel Gruppo A:

· aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del D.Lgs. 334/99;

· centrali termoelettriche;

· impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95;

· aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 624/96;

· lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56;

· aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

· aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;

· aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B

Rientrano nel Gruppo B:

· aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Gruppo C

Rientrano nel Gruppo C:

· aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Obblighi legislativi

Art. 37, comma 9 – D.Lgs. 81/08

Art. 45, comma 1 – D.Lgs. 81/08

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. c)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli … 37, commi 1, 7, 9 e 10 (omissis).

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. a)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli … 45, comma 1(omissis).

 

Riconoscimento del corso

Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di Frequenza.