
Corso Informazione su rischi cancerogeni e mutageni
Presentazione
Ai sensi dell’art. 234, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, si definisce “agente cancerogeno”:
· una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/1997, e successive modificazioni;
· un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai DD.Lgss. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni;
· una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
Ai sensi dell’art. 234, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, si definisce “agente mutageno”:
· una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D.Lgs. 52/1997, e successive modificazioni;
· un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai DD.Lgss. 52/1997 e 65/2003, e successive modificazioni.
Finalità
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 239 del D.Lgs. 81/08, di informazione e formazione dei lavoratori a rischio di esposizione ad agenti biologici, in particolare per quanto riguarda:
· gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
· le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
· le misure igieniche da osservare;
· la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
· il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
L’informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Destinatari
Il corso si rivolge ai lavoratori addetti in procedimenti lavorativi che comportano il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Aggiornamento
Ai sensi dell’art. 239, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i corsi di informazione e formazione devono essere ripetuti, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Obblighi legislativi
Art. 239, commi 1, 2 e 3 – D.Lgs. 81/08
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/08 – Art. 262 – comma 2, lett. b)
Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli … 239, commi 1, 2 … (omissis)
Sanzioni a carico del preposto
D.Lgs. 81/08 – Art. 263 – comma 1, lett. b)
Arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione degli articoli … 239, commi 1, 2 … (omissis)
Riconoscimento del corso
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di Frequenza.
















