
Corso Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Presentazione
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, si definisce “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei seguenti casi:
• Aziende artigiane e industriali (1)fino a 30 lavoratori
• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
• Altre aziende fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari,
le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il datore di lavoro, non può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale sancisce che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Finalità
Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08, di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro, di qualsiasi tipologia di azienda, che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, fatta eccezione per i datori di lavoro delle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08.
Aggiornamento
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 626/94.
Obblighi legislativi
Art. 34, comma 2 – D.Lgs. 81/08
Art. 34, comma 3 – D.Lgs. 81/08
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto
D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 1, lett. b)
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro … per la violazione dell’articolo 34 comma 2.
Riconoscimento del corso
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di Frequenza con verifica dell'apprendimento.



















