Corso Informazione su rischi biologici

 

Presentazione

Ai sensi dell’art. 267, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, si definisce “agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

L’art. 268 classifica gli agenti biologici ripartendoli in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

·       agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

·       agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

·       agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

·       agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 è riportato nell’allegato XLVI.

 

Finalità

Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 278 del D.Lgs. 81/08, di informazione e formazione dei lavoratori a rischio di esposizione ad agenti biologici, in particolare per quanto riguarda:

·       i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

·       le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

·       le misure igieniche da osservare;

·       la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

·       le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

·       il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

 

L’informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

 

Destinatari

Il corso si rivolge ai lavoratori addetti in procedimenti lavorativi che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici.

 

Aggiornamento

Ai sensi dell’art. 278, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i corsi di informazione e formazione devono essere ripetuti, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

 

Obblighi legislativi

Art. 278, commi 1, 2 e 3 – D.Lgs. 81/08

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 282 – comma 2, lett. a)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli … 278 (omissis)

 

Sanzioni a carico del preposto

D.Lgs. 81/08 – Art. 283 – comma 1

Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 fino a 1.600 euro per la violazione degli articoli … 278, commi 1 e 3.

 

Riconoscimento del corso

Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di Frequenza.